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	<title>Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Catania e provincia &#187; Leggi e sentenze</title>
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	<description>In difesa del più debole</description>
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		<title>Collari elettrici antiabbaio</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNDC - CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[collare antiabbaio]]></category>
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		<description><![CDATA[Costituisce reato di maltrattamento ad animali utilizzare il cosiddetto collare antiabbaio, in quanto provoca reali sofferenze al cane, non assumendo rilevanza l’eventuale ordinanza ministeriale che ne legittimi l’utilizzo. Riportiamo la sentenza pubblicata su Altalex: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE Sentenza 15 aprile 2007,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Costituisce reato di maltrattamento ad animali utilizzare il cosiddetto collare antiabbaio, in quanto provoca reali sofferenze al cane, non assumendo rilevanza l’eventuale ordinanza ministeriale che ne legittimi l’utilizzo. Riportiamo la sentenza pubblicata <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=37624" target="_blank">su Altalex</a>:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>SEZIONE III PENALE</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Sentenza 15 aprile 2007, n. 15061</strong></p>
<p style="text-align: justify;">(Pres. De Maio – rel.Marmo)</p>
<p style="text-align: justify;">Fatto e diritto</p>
<p style="text-align: justify;">Il Gip del tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane meticcio di G. S., indagata in relazione ai reati di cui all’articolo 544 ter c.p., perché in K., fino all’8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell’animale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla S..<br />
Proponeva ricorso per cassazione la S. chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di sequestro.<br />
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’articolo 727 c.p. non prevede la misura della confisca, sicchè doveva ritenersi che il sequestro era stato disposto dal Gip e confermato dal tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti di cui all’articolo 321 comma 2 Cpp.<br />
Il motivo è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui all’articolo 544 ter c.p. che, ai sensi dell’articolo 544 sexies c.p., prevede la confisca obbligatoria dell’animale in caso di condanna.<br />
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l’articolo 727 c.p., ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un’inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Gip.<br />
Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell’animale costituente reato.<br />
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero della salute aveva previsto che l’uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 727 c.p..<br />
Peraltro l’efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.<br />
Doveva quindi concludersi che alla data dell’accertamento l’uso del collare antiabbaio non fosse penalmente sanzionato.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il secondo motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza mínisteriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell’animale.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorchè non limitati a quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cassazione, Sezione terza, sentenza 43230/02).</p>
<p style="text-align: justify;">Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Consegue al rigetto del ricorso l’obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.</p>
</blockquote>


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		<title>Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;animale &#8211; UNESCO 1978</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNDC - CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[biocidio]]></category>
		<category><![CDATA[crimini]]></category>
		<category><![CDATA[dignità]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>

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		<description><![CDATA[Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;animale UNESCO 1978 Preambolo Considerato che ogni animale ha dei diritti; Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l&#8217;uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali; Considerato che...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;animale<br />
UNESCO<br />
1978</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Preambolo<br />
Considerato che ogni animale ha dei diritti;<br />
Considerato che il riconoscimento ed il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l&#8217;uomo a commettere dei crimini contro la natura e contro gli animali;<br />
Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all&#8217;esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza della specie nel mondo;<br />
Considerato che genocidi sono perpetrati dall&#8217;uomo e altri ancora se ne minacciano;<br />
Considerato che il rispetto degli animali da parte dell&#8217;uomo è legato al rispetto degli uomini tra loro;<br />
Considerato che l&#8217;educazione deve insegnare sin dall&#8217;infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.</p>
<p style="text-align: justify;">Articolo 1<br />
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all&#8217;esistenza.<br />
Articolo 2<br />
a) Ogni animale ha diritto al rispetto.<br />
b) L&#8217;uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali.<br />
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell&#8217;uomo.<br />
Articolo 3<br />
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli.<br />
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.<br />
Articolo 4<br />
a) Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi.<br />
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto<br />
Articolo 5<br />
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell&#8217;ambiente dell&#8217;uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie.<br />
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall&#8217;uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.<br />
Articolo 6<br />
a) Ogni animale che l&#8217;uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità.<br />
b) L&#8217;abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.<br />
Articolo 7<br />
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un&#8217;alimentazione adeguata e al riposo.<br />
Articolo 8<br />
La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell&#8217;animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale.<br />
Articolo 9<br />
Nel caso che l&#8217;animale sia allevato per l&#8217;alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.<br />
Articolo 10<br />
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell&#8217;uomo.<br />
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell&#8217;animale.<br />
Articolo 11<br />
Ogni atto che comporti l&#8217;uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.<br />
Articolo 12<br />
a) Ogni atto che comporti l&#8217;uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie.<br />
b) L&#8217;inquinamento e la distruzione dell&#8217;ambiente naturale portano al genocidio.<br />
Articolo 13<br />
a) L&#8217;animale morto deve essere trattato con rispetto.<br />
b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell&#8217;animale.<br />
Articolo 14<br />
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo.<br />
b) I diritti dell&#8217;animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell&#8217;uomo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.legadelcane.ct.it/wp-content/uploads/2010/06/Unesco.gif"><img class="size-full wp-image-1287 aligncenter" title="Unesco" src="http://www.legadelcane.ct.it/wp-content/uploads/2010/06/Unesco.gif" alt="" width="135" height="110" /></a></p>


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		<title>RANDAGISMO, NUOVA DIRETTIVA DELL’ASSESSORATO. RUSSO: “LA CATTURA SPETTA AI SINDACI”</title>
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		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNDC - CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[comunicato stampa]]></category>
		<category><![CDATA[direttive]]></category>
		<category><![CDATA[randagismo]]></category>
		<category><![CDATA[regione sicilia]]></category>

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		<description><![CDATA[PALERMO &#8211; Una nuova direttiva per fronteggiare l’emergenza randagismo in Sicilia è stata inviata dall’assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo, ai manager delle Ausl, ai servizi veterinari e ai sindaci dei Comuni. La direttiva ribadisce compiti e doveri stabiliti dalla legge regionale del luglio del...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legadelcane.ct.it/wp-content/uploads/2009/06/logo_rs_piccolo.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-109" title="logo_rs_piccolo" src="http://www.legadelcane.ct.it/wp-content/uploads/2009/06/logo_rs_piccolo.gif" alt="logo_rs_piccolo" width="50" height="62" /></a>PALERMO &#8211; Una nuova direttiva per fronteggiare l’emergenza randagismo in Sicilia è stata inviata dall’assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo, ai manager delle Ausl, ai servizi veterinari e ai sindaci dei Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva ribadisce compiti e doveri stabiliti dalla legge regionale del luglio del 2000 e dalla  normativa nazionale. Sono puntualmente specificati gli obblighi e le competenze dei Comuni, dei servizi veterinari delle Ausl e dei proprietari di cani. Vengono anche evidenziati responsabilità e rimedi sostitutivi previsti dalla normativa vigente in caso di inadempimento.</p>
<p style="text-align: justify;">“Era necessario – spiega l’assessore Russo –  riaffermare il quadro complessivo delle responsabilità di ciascun attore per sollecitare la necessaria cooperazione che è l’unico modo per fronteggiare il fenomeno del randagismo che, purtroppo, in Sicilia ha assunto proporzioni preoccupanti, con inevitabili ricadute non soltanto sulla salute dell’uomo e sul benessere animale, ma anche sul turismo. Con questa direttiva ho voluto fare chiarezza, anche in riferimento a qualche dichiarazione non proprio corretta che è apparsa sui giornali: l’attività di cattura dei cani vaganti compete ai sindaci dei Comuni, la microchippatura degli animali e il loro ricovero in rifugi adeguati compete alle Ausl che hanno anche compiti di sterilizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-108"></span>Il problema, è inutile nasconderlo, è stato fin troppo sottovalutato dalle amministrazioni locali e adesso è esploso in tutta la sua gravità. Capisco le difficoltà di chi deve amministrare una comunità con risorse esigue e siamo pronti a dare la  massima collaborazione a chi avrà un approccio serio con il fenomeno. Abbiamo già predisposto la gara centralizzata per l’acquisto dei microchip necessari e, d’intesa con il sottosegretario alla Salute Francesca Martini e le associazioni animaliste, stiamo valutando le soluzioni più opportune per la realizzazione di strutture adeguate”.</p>
<p style="text-align: justify;">Lunedì l’assessore Russo incontrerà il prefetto di Ragusa Carlo Fanara e il sindaco di Scicli Giovanni Venticinque per valutare la situazione nella provincia di Ragusa dove è già partito un progetto pilota. Proprio alle prefetture, a cui la direttiva è inviata per conoscenza, l’assessore Russo dichiara la propria disponibilità ad ogni forma di collaborazione che si riterrà di dovere attivare per il più proficuo coordinamento delle attività di rispettiva competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo gli ultimi dati sono oltre 210.000, in Sicilia, i cani identificati con regolare microchip, 20.000 dei quali “regolarizzati” negli ultimi due mesi, dopo l’esplosione del fenomeno. Diecimila circa sono i cani all’interno di rifugi pubblici e privati (numero comunque ancora esiguo) e circa 70.000 sono i cani vaganti.</p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva di Russo declina in 13 punti obblighi e competenze dei Comuni che dovranno: provvedere, direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l’incolumità; dotare la propria Polizia municipale di dispositivi di lettura ISO compatibili; verificare la identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori; affidare i cani vaganti catturati, dopo identificazione e microchippatura, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati; stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche ovvero con rifugi per il ricovero privati per l’affidamento e il mantenimento dei cani catturati; attivare, di concerto con le Ausl, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione; provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero, ove siano già esistenti, o costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione; preporre un responsabile amministrativo nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Ausl, alle Associazioni protezionistiche o animaliste sulla base di apposita convenzione; provvedere al mantenimento nei rifugi degli animali confiscati o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste per il loro recupero comportamentale; individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria dei cani d’affezione; provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario; provvedere alla attuazione dei piani di controllo delle nascite; irrogare le sanzioni amministrative previste (che resteranno comunque destinate al finanziamento degli interventi di settore) per l’inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Altri otto punti della direttiva sono rivolti alle Ausl che hanno, fra l’altro, il compito di garantire un corretto equilibrio del rapporto uomo – animale – ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">I servizi veterinari, in particolare, sono tenuti ad acquistare i microchip, effettuare le operazioni di anagrafe e impianto del microchip, provvedere alla registrazione della scheda anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario; procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici; predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni canine; provvedere alla formazione del personale che partecipa ai programmi di prevenzione del randagismo e alla cattura e al recupero degli animali; collaborare con i Comuni per l’attivazione degli ambulatori veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione; provvedere alla assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari; provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del materiale  necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari; coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo.</p>
<p style="text-align: justify;">I servizi veterinari, inoltre, d’intesa con le competenti autorità sul territorio, dovranno predisporre piani operativi straordinari di contrasto al fenomeno del randagismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai proprietari o detentori di cani è fatto obbligo di registrare all’anagrafe canina l&#8217;animale, nel secondo mese di vita, mediante l&#8217;applicazione del microchip; controllare la conduzione dell’animale utilizzando sempre il guinzaglio e portando con sé una museruola. Previste sanzioni anche per i proprietari inadempienti.</p>


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		<title>Codice della strada &#8211; Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 (aggiornato al 2009)</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNDC - CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[autoveicoli]]></category>
		<category><![CDATA[cani]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto animali]]></category>

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		<description><![CDATA[Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore</strong></p>
<p>1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.</p>
<p>2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.</p>
<p>3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli.</p>
<p><span id="more-71"></span>4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.</p>
<p>5. Fino all’8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1)</p>
<p>6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.</p>
<p>7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.</p>
<p>8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.</p>
<p>9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.</p>
<p>10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.</p>
<p>(1) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 (G.U. n.87 del 13.4.2006)</p>
<p><strong>Art. 160. </strong><strong>Sosta degli animali</strong></p>
<p>1. Salvo quanto disposto nell’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.</p>
<p>2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.</p>
<p><strong>Per gli armenti e gli animali da traino fare riferimento agli artt.<a title="http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&amp;amp;o=vd&amp;amp;id=676&amp;amp;id_dett=1901&amp;amp;id_cat=34" href="http://www.facebook.com/note_redirect.php?note_id=61253417485&amp;h=3fb77081f84a795de1d2dde16d8d0232&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.trasporti.gov.it%2Fpage%2FNuovoSito%2Fsite.php%3Fp%3Dnormativa%26o%3Dvd%26id%3D676%26id_dett%3D1901%26id_cat%3D34" target="_blank">115</a> e <a title="http://www.trasporti.gov.it/page/NuovoSito/site.php?p=normativa&amp;amp;o=vd&amp;amp;id=676&amp;amp;id_dett=1956&amp;amp;id_cat=34" href="http://www.facebook.com/note_redirect.php?note_id=61253417485&amp;h=8d1bfc163690bbf52733371dbabf0622&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.trasporti.gov.it%2Fpage%2FNuovoSito%2Fsite.php%3Fp%3Dnormativa%26o%3Dvd%26id%3D676%26id_dett%3D1956%26id_cat%3D34" target="_blank">184</a>.</strong></p>


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		<title>Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LNDC - CT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento etico]]></category>

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		<description><![CDATA[Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane: prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane: prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora allo scopo di attirare l’attenzione della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema Corte, non è richiesta la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.</p>


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