Laura Rossi, Presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane esprime tutta la solidarietà dell’Associazione alla ragazza cieca che non è stata lasciata entrare in un bar del centro di Treviso perché aveva con sé il proprio cane-guida. Il grave episodio di intolleranza risale allo scorso 20 gennaio,ed è stato reso noto dall’Unione Ciechi locale e raccontato a «La Tribuna di Treviso».
“Si tratta di un episodio gravissimo che non solo viola le più elementari regole del vivere civile ma anche la legge che tutela i non vedenti ed i loro fedeli compagni di vita –ha commentato Gian Luca Scagliotti, avvocato Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Infatti la Legge 37 del 1974 (integrata nel 2006 e riportata in calce) punisce con una sanzione da 500 a 2.500 euro chi impedisce l’esercizio di questo elementare diritto. Oltre ad irrogare la sanzione pecuniaria nella massima entità –ha concluso il legale animalista- invitiamo il Sindaco di Treviso ha intraprendere ogni provvedimento amministrativo consentito dalla legge nei confronti del gestore del locale”
Legge 14 febbraio 1974, n. 37 (in Gazz. Uff., 6 marzo, n. 61). – Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.
Articolo 1
Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o sovrattassa.
Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (1).
I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l’accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (2).
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (2).
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (2) .
Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (1).
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Piera Rosati
dir. Ufficio Comunicazione e Sviluppo LNDC



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